Statuto

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, Sede
È costituita l’associazione denominata Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (d’ora in avanti: SISPM). La SISPM ha carattere scientifico e culturale, e non ha scopi di lucro.La SISPM ha sede presso il Presidente.

Art. 2 – Scopi
La SISPM ha per scopo la promozione degli studi di storia del pensiero medievale e delle discipline afferenti, mediante:

a) la istituzione di commissioni scientifiche, per i settori che la SISPM riterrà di volta in volta opportuni; le commissioni avranno il compito di stimolare nuove ricerche ed informare su quelle in corso;
b) l’agevolazione della collaborazione fra studiosi in qualsiasi forma;
c) l’organizzazione di convegni, congressi, seminari, e la stampa di eventuali pubblicazioni;
d) la valorizzazione e la tutela della professionalità dei docenti di scuola secondaria e la loro qualificazione anche mediante corsi di aggiornamento;
e) ogni altra iniziativa utile alle proprie finalità, inclusa la richiesta di finanziamenti a organismi nazionali e internazionali, ad autorità o enti pubblici, a persone giuridiche o fisiche.

La SISPM ha inoltre per scopo esprimere nelle sedi opportune le esigenze e necessità scientifico-didattiche degli studiosi che gravitano in questo campo, al fine di promuoverne lo sviluppo.

L’Associazione adotta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati  un uguale diritto di voto per le delibere associative e in particolare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi.
L’Associazione non potrà distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
I competenti organi associativi avranno l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Vigono per l’associazione i criteri di eleggibilità libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo di cui all’art. 2353, secondo comma, del codice civile, la sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti. I criteri di ammissione ed esclusione degli associati sono quelli del codice civile o stabiliti dalla giurisprudenza con particolare riguardo alla motivazione espressa della esclusione. Le convocazioni assembleari oltre che essere fatte nelle forme infra indicate dovranno essere affisse nella sede sociale. Le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti dovranno essere consultabili presso la sede sociale. Vige il criterio di intrasmissibilità della quota e dei contributi associativi e la non rivalutabilità degli stessi.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’ente verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 – Soci
Sono soci della SISPM gli studiosi che hanno preso parte alla Assemblea di costituzione della SISPM in data 28 aprile 1989, e gli studiosi dell’ambito che ne abbiano fatto successivamente richiesta, la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti al versamento della quota sociale fissata dall’Assemblea.

Sono soci benemeriti le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e che versino la quota minima annuale di associazione determinata a tale scopo dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione alla SISPM, redatta nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo, è sottoposta ad approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, e verrà registrata contestualmente al pagamento della quota sociale.

Sono soci onorari coloro i quali vengano nominati dal Consiglio Direttivo per il contributo da essi dato a livello nazionale o internazionale al perseguimento delle finalità sociali. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.
Decade il socio che non abbia pagato le quote sociali per tre anni consecutivi.

Art. 4 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale della SISPM è costituito da:

a) quote sociali;
b) contributi di enti pubblici e privati;
c) donazioni;
d) altri eventuali redditi.

Art. 5 – Organi della SISPM
Gli organi della SISPM sono:

a) l’Assemblea dei Soci, costituita come dal successivo art. 6;
b) il Presidente della Società (art. 7);
c) il Consiglio Direttivo (art. 8);
d) i Revisori dei Conti (art. 9).

Art. 6 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita dai soci ordinari e benemeriti, in regola con il pagamento delle quote sociali, e dai soci onorari, che non hanno diritto di voto.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Direttivo (art. 8). La convocazione deve avvenire mediante posta elettronica con avviso di ricezione o posta ordinaria (raccomandata anche a mano) agli indirizzi e loro variazioni comunicati all’Associazione.
Con qualunque mezzo trasmesso l’avviso dovrà comunque pervenire con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo di adunanza in prima e in seconda convocazione e l’elenco degli argomenti da trattare.
La prima e la seconda convocazione dell’adunanza non possono avere luogo nello stesso giorno.

L’Assemblea:

a) elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti;
b) approva le modifiche di statuto (art. 12);
c) approva la relazione di attività del Consiglio Direttivo;
d) promuove la istituzione di commissioni scientifiche e ne propone i coordinatori;
e) determina l’entità della quota sociale;
f) approva i bilanci presentati dal Consiglio Direttivo;
g) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

La validità dell’Assemblea, in prima convocazione, è assicurata dalla presenza della metà più uno dei soci aventi diritto (di persona o mediante delega); in seconda convocazione, l’Assemblea è valida quale che sia il numero degli intervenuti.
Il socio impossibilitato a prendere parte all’Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno la metà più uno dei soci.

Art. 7 – Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e ne presiede le riunioni.
Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, e non è eleggibile per più di due mandati consecutivi.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, e vi partecipa con voto pieno.
Il Presidente rappresenta legalmente la SISPM, è autorizzato a firmare in nome di essa e attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo di cui all’art. 8 di codesto Statuto possono essere tenute anche in collegamento audio/video con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti. In questi casi dovrà essere consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di trasmettere e ricevere documentazione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni. Dovrà inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo della SISPM. Esso è composto da otto membri eletti dalla Assemblea fra i soci della SISPM (art. 9) e da un Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo:

a) nomina al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e un Segretario;
b) nomina inoltre un Tesoriere, che può non essere socio della SISPM.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni. La carica di consigliere è rinnovabile, ma un consigliere non può restare in carica per più di due mandati consecutivi. La carica di Tesoriere è sempre rinnovabile.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno. Il Consiglio Direttivo prende le proprie decisioni a maggioranza semplice.
È compito del Consiglio Direttivo:

a) perseguire gli scopi sociali di cui all’art. 2, attraverso i mezzi e con i tempi che riterrà opportuni, utilizzando a tal fine i contributi dei soci e ogni altro contributo o donazione che dovesse pervenire;
b) convocare l’Assemblea, ordinaria e straordinaria;
c) preparare la relazione sulla attività della SISPM, da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea ordinaria;
d) predisporre i regolamenti interni;
e) nominare, su proposta dell’Assemblea, i coordinatori delle Commissioni Scientifiche di cui all’art. 2, e approvarne l’attività;
f) d’intesa con i Coordinatori delle Commissioni, promuovere gli incontri e i seminari della SISPM.

Art. 9 – Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti, in numero di due (oltre a due Revisori supplenti), sono eletti dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni. Eventualmente, un terzo Revisore sarà nominato dalla autorità competente qualora ciò si rendesse necessario per legge.
Spetta ai Revisori dei Conti il controllo della gestione finanziaria della SISPM; a tal fine dovranno presentare una relazione all’Assemblea ordinaria. Il loro mandato è rinnovabile.

Art. 10 – Elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti
L’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti avviene nel corso dell’Assemblea ordinaria. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i soci in regola col pagamento delle quote sociali.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
Si procede in prima istanza all’elezione del Presidente. È eletto Presidente il socio che ottiene il maggior numero di voti.
Elezione del Consiglio Direttivo: ogni socio vota per non più di cinque consiglieri. Sono eletti gli otto soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I primi tre non eletti saranno considerati supplenti.
Elezione dei Revisori dei Conti: ogni socio vota per due Revisori. Sono eletti i due soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I primi due non eletti saranno considerati supplenti.
In caso di parità, prevale il candidato anagraficamente più anziano.

Art. 11 – Commissioni Scientifiche
Il Consiglio Direttivo, su proposta dell’Assemblea, istituisce delle Commissioni e ne nomina i Coordinatori.
È compito del Coordinatore:

a) invitare gli studiosi a fare parte della Commissione e coordinarne le attività;
b) informare l’Assemblea sulle attività della Commissione;
c) convocare la Commissione con cadenza almeno annuale;
d) promuovere seminari, aperti a tutti i soci interessati, sui temi di interesse per la Commissione con cadenza almeno biennale, richiedendone la convocazione al Consiglio Direttivo.

Il mandato del Coordinatore ha termine con il mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Modifiche dello Statuto
Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea debitamente costituita, con la maggioranza dei due terzi dei voti.
Le proposte di modifica di Statuto debbono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

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